Gli esoneri non sono cumulabili, in caso di più esoneri viene applicato quello più favorevole allo studente. A meno che non venga diversamente specificato, l’esonero viene applicato automaticamente senza necessità di richiesta dello studente. Gli esoneri previsti sono:

    • Esonero NO-TAX: È esonerato totalmente dal pagamento della CA chi soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:
      • appartenere ad un nucleo familiare il cui ISEE-DSU è inferiore o uguale a 22.000€
      • essere iscritto all’Università della Calabria da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno
      • nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, aver conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, aver conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell’anno accademico precedente la relativa iscrizione
      • essere uno studente regolare (v. art. 8).
    • Esonero Borsa di Studio: Se idoneo, beneficiario o non beneficiario, alla borsa di studio, lo studente è esonerato totalmente dal pagamento del CA e della TDSU per la durata normale del corso di studio, è tenuto invece a pagare il 50% del CA nel primo anno successivo alla durata normale del corso di studio.
    • Esonero Disabilità:
      • Lo studente è esonerato totalmente dal pagamento di CA, TDSU e ogni altra tassa e contributo se rientra in una delle fattispecie previste dall’art. 9 del D.lgs. n. 68/2012 o dall’art. 30 legge 30 marzo 1971 n. 118 (si veda allegato A).
      • Lo studente è esonerato dal pagamento della TDSU e del 50% del CA se ha una disabilità compresa tra il 40% e il 65%. Tale esonero si applica allo studente per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studi più uno.

Per poter usufruire del beneficio è necessario presentare le certificazioni di disabilità (caricandole nell’apposita sezione del sistema di gestione delle carriere degli studenti).

    • Altri familiari iscritti:
      • I componenti dello stesso nucleo familiare iscritti, contemporaneamente, a un corso di studio dell’Università della Calabria hanno diritto all’esonero dal pagamento della IV rata. L’esonero viene applicato a condizione che almeno due componenti del nucleo non usufruiscano di un esonero tra quelli di cui ai punti precedenti del presente articolo e tutti i componenti del nucleo siano in regola col pagamento delle tasse fino alla III rata. Nel caso in cui uno dei componenti goda di esonero per merito all’altro componente sarà comunque applicato l’esonero per nucleo familiare. Questo tipo di esonero deve essere richiesto dall’interessato entro la scadenza indicata nell’allegato 1, solo nel caso in cui lo stesso non presenti attestazione ISEE-Università; negli altri casi è applicato automaticamente.
    • Esoneri per merito:
        • Lo studente che si immatricola ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico e che ha conseguito il titolo di scuola superiore, nello stesso anno di iscrizione all’Università, con voto 100/100 e lode ha diritto all’esonero dal pagamento della IV rata.
        • Lo studente che consegue il titolo di laurea triennale, nella durata normale del corso ed entro il 31 dicembre acquisisce il diritto all’esonero del 100% del CA sull’iscrizione ad un corso di laurea magistrale per l’a.a. successivo.
        • Lo studente che consegue il titolo di laurea triennale, entro il primo anno fuori corso ed entro il 31 dicembre acquisisce il diritto all'esonero del 50% del CA sull'iscrizione ad un corso di laurea magistrale per l’a.a. successivo.
        • Chi si immatricola ad un corso di laurea magistrale biennale e ha conseguito il titolo per il corso di laurea triennale con voto 110/110 e lode ha diritto all’esonero dal pagamento della IV rata.
        • Lo studente in regola con la carriera e che acquisisce entro il 31 dicembre tutti i crediti previsti nel proprio piano di studi (ad esclusione della prova finale), ha diritto al 50% di riduzione del CA sull’iscrizione all’a.a. successivo.
        • Allo studente che si immatricola ad un corso di laurea magistrale l’importo versato per l’iscrizione a corsi singoli nell’a.a. precedente viene decurtato dal CA, previa presentazione di apposita richiesta, a condizione che siano stati conseguiti i corrispondenti CFU.
        • Lo studente iscritto a seguito di richiesta di abbreviazione di corso è esonerato dal pagamento del CA nell’anno di immatricolazione se appartiene ad un nucleo familiare il cui ISEE-Università è inferiore o uguale a 20.000€.
        • Il vincitore di medaglia d’oro ai campionati sportivi universitari è esonerato, a seguito di presentazione di apposita richiesta, dal pagamento del CA.
        • Ai vincitori delle fasi regionali delle Olimpiadi promosse e finanziate ovvero organizzate dalla “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici” del MIUR riservate agli studenti delle Scuole superiori, svolte nell’anno di immatricolazione all’Università (Olimpiadi di chimica, di problem solving, di italiano, di filosofia, di astronomia, di fisica, di matematica, di informatica, di robotica, di statistica, di scienze naturali e delle lingue e civiltà classiche), è riconosciuta, a seguito di presentazione di apposita richiesta, l’esenzione della IV rata.

I benefici di cui ai punti 2, 3 e 5 non si applicano in presenza di esami convalidati, ad eccezione di quelli superati nei programmi di mobilità internazionale e sostenuti presso enti accreditati per la verifica della preparazione relativa alla lingua straniera

    • Studenti internazionali:
      • Se indicato nella convenzione la TDSU e il CA vengono sostituiti da un importo omnicomprensivo.
      • Se lo studente è beneficiario di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi è dovuto solo il bollo e l’assicurazione. L’esonero è condizionato, negli anni accademici successivi, al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri.
      • Se lo studente proviene da uno dei Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito annualmente con decreto del MUR che recepisce le disposizioni di cui all'art.13, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 e successive modifiche è dovuto solo il bollo e l’assicurazione per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studi + 1.
    • Altri esoneri:
      • Lo studente figlio di vittime di organizzazioni mafiose o terroristiche, è esonerato, previa presentazione di apposita richiesta, dal pagamento del CA.
      • Chi, insignito del Premio “Alfieri del Lavoro” destinato ai 25 migliori studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti, si immatricola ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico è esonerato, a seguito di presentazione di apposita richiesta, dal pagamento del CA.